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Autorizzazione
per attività di rifugio escursionistico
Descrizione
Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità
e ristoro in zone isolate.
Modalità
Domanda di autorizzazione da presentare al Sindaco che deve
contenere:
1. nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
telefonico dell’esercente e del proprietario dei locali;
2. Ubicazione e descrizione della struttura (n. di camere, n.
di bagni e n. di posti letto);
3. il possesso dei requisiti igienico – sanitari previsti
dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento comunale
di igiene;
4. Denominazione dell’esercizio;
Requisiti
Il titolare dell’autorizzazione deve possedere i requisiti
soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato
con R.D. 18/06/1931, n. 773, ed essere iscritto nel Registro
delle Imprese (art. 7 – c. 3 – L. 135/2001)
I locali destinati all'esercizio di rifugio escursionistico
devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico
- edilizie previste dal regolamento igienico - edilizio comunale.
In particolare devono avere: • servizio di cucina o attrezzatura
per cucina comune; • spazio attrezzato per il consumo
di alimenti e bevande; • spazio attrezzato per il
pernottamento; • alloggiamento riservato per il gestore
qualora si tratti di rifugio custodito; • cassetta
di pronto soccorso
• telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio
telefonico, di apparecchiatura di radio-telefono o similare.
Documenti da presentare
• Domanda
• planimetria dell'immobile
• relazione tecnico-descrittiva del fabbricato con indicati:
- altitudine della località;
- tipo di costruzione
- vie d’accesso
- dichiarazione dell’attrezzatura e delle tariffe da
praticare
- dichiarazione dei periodi di apertura
- il nominativo del custode o del gestore
• certificato di agibilità dei locali
• Documento di identità del titolare in corso
di validità
Modulistica
Costo
Due marche da bollo.
Tempi di rilascio
il Servizio Commercio e Attività Produttive effettua
le opportune verifiche entro 60 giorni dalla presentazione
della denuncia.
Altre notizie
Il servizio turistico associato accerta che il custode sia
a conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio,
ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini
e che sia in possesso delle cognizioni necessarie per effettuare
un primo intervento di soccorso.
E’ possibile dare alloggio esclusivamente a persone
munite della carta d’identità o di altro documento
idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme
vigenti (Art. 101 TULPS).
Comunicazione dei provvedimenti
Il Comune dà immediata comunicazione agli Uffici turismo
- industria alberghiera e bilancio – servizio tributi
della Regione, nonché al Servizio Turistico Associato
competente per territorio, del rilascio delle autorizzazioni
per le attività ricettive nonché delle diffide,
sospensioni, revoche e cessazioni.
Il Servizio Turistico Associato trasmette alla Regione, Ufficio
turismo - industria alberghiera, riepiloghi annuali delle
strutture ricettive in attività.
Diffida, sospensione, revoca e cessazione
L'autorizzazione ad esercitare l’attività è
revocata dal Comune
• venendo meno uno dei requisiti per il rilascio, o
quando l'attività sia ritenuta contraria agli scopi
per cui è stata autorizzata oppure per motivi di pubblica
sicurezza
• qualora il titolare dell’autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi
l’esercizio entro centottanta giorni dalla data del
rilascio della stessa ovvero ne sospenda l’attività
per un periodo superiore a dodici mesi;
• qualora il titolare dell’autorizzazione non
risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3
dell’articolo 7 della legge 135/2001 (Registro delle
imprese).
• qualora, accertato il venir meno della rispondenza
dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l’esercizio
dell’attività dalla regione o alle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica
e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione
d’uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso
dall’attività ai sensi dell’articolo 17-ter
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato
dal comma 5 dell’articolo 9 della legge 135/2001, non
abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
Nei casi di irregolarità minori il Comune può
procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.
Il titolare della struttura ricettiva che intenda procedere
alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività
deve darne tempestiva comunicazione al Comune.
Il periodo di sospensione temporanea dell’attività
non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal
Comune, per fondati motivi, per altri sei mesi; decorso tale
termine l'attività si intende definitivamente cessata.
Adempimenti successivi
• presentare, entro il 1° ottobre di ogni anno,
la dichiarazione alla Regione competente per territorio dei
prezzi massimi valida per l'anno successivo, anche in assenza
di variazioni rispetto alle tariffe precedentemente dichiarate;
• comunicare le presenze alla locale autorità
di Pubblica Sicurezza;
• esporre nei locali adibiti all’esercizio dell’attività,
l’autorizzazione e la tabella indicante il prezzo del
servizio;
• esporre, in ogni camera o appartamento, l'apposito
cartellino dei prezzi massimi, conformemente alla dichiarazione
dei prezzi presentata alla Regione;
Dove rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume - Servizio Commercio e
Attività Produttive
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30.
Come contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di riferimento
Legge n. 135 del 29.03.2001; Legge Regionale n. 8 del 14/03/1994;
Regolamento comunale d'igiene, Regolamento Comunale Edilizio.
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