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Autorizzazione
per attività di ostello per la gioventù
Descrizione
Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi
attrezzati per il soggiorno e pernottamento di studenti e giovani
di norma di età non superiore ai 30 anni, e, comunque,
di persone aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute
e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti
pubblici, associazioni, enti religiosi operanti statutariamente
senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, religiose o sportive.
Modalità
Domanda di autorizzazione da presentare al Sindaco che deve
contenere:
1. nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
telefonico dell’esercente e del proprietario dei locali;
2. Ubicazione e descrizione della struttura (n. di camere, n.
di bagni e n. di posti letto);
3. il possesso dei requisiti igienico – sanitari previsti
dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento comunale
di igiene;
4. Denominazione dell’esercizio;
5. dichiarazione dei periodi di apertura
Requisiti
Il titolare dell’autorizzazione deve possedere i requisiti
soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato
con R.D. 18/06/1931, n. 773, ed essere iscritto nel Registro
delle Imprese (art. 7 – c. 3 – L. 135/2001)
I locali destinati all'esercizio di ostello per la gioventù
devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico
- edilizie previste dal regolamento igienico - edilizio comunale.
In particolare devono avere: • camere a più posti letto con
possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo
a castello con un minimo di 7 metri cubi a posto letto; altezza
dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio comunale;
• un wc, una doccia ed un lavabo ogni 6 posti letto; nel
citato rapporto non si calcolano le camere dotate di servizi
igienici privati; • arredamento minimo per le camere
composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona,
cestino rifiuti; • locali polifunzionali comuni di
soggiorno, distinti dalla sala da pranzo; • idonei
dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni
vigenti; • cassetta di pronto soccorso come da indicazione
dell’autorità sanitaria;
• servizio telefonico ad uso comune. Gli ostelli per
la gioventù devono inoltre garantire i seguenti servizi
minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
1. pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno
una volta alla settimana;
2. cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno
una volta alla settimana;
Documenti da presentare
• Domanda
• planimetria dell'immobile
• certificato di agibilità dei locali
• dichiarazione delle attrezzature e delle tariffe da
praticare
• dichiarazione concernente il tipo di gestione che
deve in ogni caso garantire l’uso delle strutture in
rapporto alle finalità per cui è autorizzato
il complesso;
• Documento di identità del titolare in corso
di validità.
Modulistica
Costo
Due marche da bollo.
Tempi di rilascio
il Servizio Commercio e Attività Produttive effettua
le opportune verifiche entro 60 giorni dalla presentazione
della denuncia.
Altre notizie
E’ possibile dare alloggio esclusivamente a persone
munite della carta d’identità o di altro documento
idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme
vigenti (Art. 101 TULPS).
Comunicazione dei provvedimenti
Il Comune dà immediata comunicazione agli Uffici turismo
- industria alberghiera e bilancio – servizio tributi
della Regione, nonché al Servizio Turistico Associato
competente per territorio, del rilascio delle autorizzazioni
per le attività ricettive nonché delle diffide,
sospensioni, revoche e cessazioni.
Il Servizio Turistico Associato trasmette alla Regione, Ufficio
turismo - industria alberghiera, riepiloghi annuali delle
strutture ricettive in attività.
Diffida, sospensione, revoca e cessazione
L'autorizzazione ad esercitare l’attività è
revocata dal Comune
• venendo meno uno dei requisiti per il rilascio, o
quando l'attività sia ritenuta contraria agli scopi
per cui è stata autorizzata oppure per motivi di pubblica
sicurezza
• qualora il titolare dell’autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi
l’esercizio entro centottanta giorni dalla data del
rilascio della stessa ovvero ne sospenda l’attività
per un periodo superiore a dodici mesi;
• qualora il titolare dell’autorizzazione non
risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3
dell’articolo 7 della legge 135/2001 (Registro delle
imprese).
• qualora, accertato il venir meno della rispondenza
dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l’esercizio
dell’attività dalla regione o alle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica
e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione
d’uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso
dall’attività ai sensi dell’articolo 17-ter
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato
dal comma 5 dell’articolo 9 della legge 135/2001, non
abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
Nei casi di irregolarità minori il Comune può
procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.
Il titolare della struttura ricettiva che intenda procedere
alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività
deve darne tempestiva comunicazione al Comune.
Il periodo di sospensione temporanea dell’attività
non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal
Comune, per fondati motivi, per altri sei mesi; decorso tale
termine l'attività si intende definitivamente cessata.
Adempimenti successivi
• presentare, entro il 1° ottobre di ogni anno,
la dichiarazione alla Regione competente per territorio dei
prezzi massimi valida per l'anno successivo, anche in assenza
di variazioni rispetto alle tariffe precedentemente dichiarate;
• comunicare le presenze alla locale autorità
di Pubblica Sicurezza;
• esporre nei locali adibiti all’esercizio dell’attività,
l’autorizzazione e la tabella indicante il prezzo del
servizio;
• esporre, in ogni camera o appartamento, l'apposito
cartellino dei prezzi massimi, conformemente alla dichiarazione
dei prezzi presentata alla Regione;
L’autorizzazione all’esercizio può comprendere
la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole
persone alloggiate nonché a coloro che possano utilizzare
la struttura in conformità alle finalità sociali
cui la stessa è destinata.
L’autorizzazione abilita anche alla fornitura di giornali
e riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva, cartoline, francobolli alle persone alloggiate
nonché ad installare ad uso esclusivo di dette persone
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali
è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza
e di igiene e sanità.
Il titolare dell’attività è tenuto a comunicare
al Comune la chiusura dell’esercizio qualora questa
sia superiore agli otto (8) giorni.
Dove rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume - Servizio Commercio e
Attività Produttive
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30.
Come conttattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di riferimento
Legge n. 135 del 29.03.2001; Legge Regionale n. 8 del 14/03/1994;
Regolamento comunale d'igiene, Regolamento Comunale Edilizio.
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