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Autorizzazione
per Esercizio Alberghiero
Descrizione
E’ l’autorizzazione comunale per aprire un esercizio
alberghiero: albergo, motel, albergo residenziale, villaggio-albergo,
beauty-farms.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi
accessori.
I motels sono esercizi alberghieri che, dotati di bar e servizi
di ristorazione, devono altresì assicurare servizi
di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti
auto pari alle stanze di cui sono dotati, maggiorato del dieci
per cento, nonché di primo intervento per l’assistenza
meccanica agli autoveicoli.
Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui
unità abitative sono costituite da appartamenti di
uno o più locali dotati di servizi igienici privati
e di servizio autonomo di cucina e che offrono alloggio per
periodi non inferiori a sette giorni.
I villaggi-albergo sono esercizi dotati di requisiti propri
degli alberghi o degli alberghi residenziali caratterizzati
dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più
edifici facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti
in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Le residenze della salute o beauty-farms sono esercizi alberghieri
dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie
del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici,
dietetici ed estetici che offrono alloggio per periodi non
inferiori a sette giorni.
Presso gli alberghi può essere previsto non più
di un immobile adibito a dipendenza-dèpendance, posto
nelle immediate adiacenze della struttura ricettiva principale.
La dipendenza-dèpendance deve essere dotata di un numero
di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati facenti
capo alla ricezione della struttura principale e non deve
presentare requisiti strutturali e di servizi tali da poter
essere considerata come struttura ricettivo-alberghiera autonoma.
Classificazione a stelle
Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti
posseduti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro
stelle, tre stelle, due stelle, una stella.
L’attribuzione del numero di stelle è effettuata
sulla base del possesso di tutti i requisiti di cui alle tabelle
A) e B) della L.R. 27/01/1993, n. 4.
L’istanza per la classificazione di un nuovo esercizio
ricettivo alberghiero deve essere presentata al Sistema Turistico
Associato competente per territorio prima della richiesta
di autorizzazione al Comune corredata della seguente documentazione:
• domanda in carta legale contenente, fra l’altro,
l’indicazione della denominazione dell’esercizio;
• planimetria dell’immobile in originale o in
copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e firmata
dal responsabile del progetto, con il riferimento ai dati
relativi alla concessione edilizia e con l’indicazione
dell’uso cui sono destinati i vari locali;
• relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile
del progetto;
• certificato di agibilità rilasciato dal Sindaco
di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna
camera dei posti letto autorizzati;
• dichiarazione dell’attrezzatura corredata dalla
tabella dei requisiti e dei prezzi;
• certificato o nulla-osta provvisorio di prevenzione
incendi per gli edifici con capacità ricettiva superiore
a venticinque posti letto.
Modalità
Domanda in bollo indirizzata al Sindaco del Comune da parte
dell’interessato, titolare o legale rappresentante della
ditta/società esercente l’attività, contenente
le seguenti indicazioni:
• generalità (Cognome e nome, data e luogo di
nascita, residenza) del richiedente;
• ragione sociale o denominazione, sede legale dell’impresa
(Ditta Individuale/Società);
• codice fiscale e P.IVA;
• l’ubicazione (Via e n. civico) dei locali;
• dichiarazione della conformità dei locali alle
norme igienico sanitarie (indicazione degli estremi della
autorizzazione sanitaria e della autorizzazione allo scarico
delle acque reflue per le tipologie espressamente previste);
• indicazione del titolo di disponibilità dei
locali;
• dichiarazione di conformità dei locali alla
destinazione d’uso dell’immobile sede di esercizio;
• dichiarazione di attestazione del certificato di prevenzione
incendi con l’indicazione del Comando Provinciale che
lo ha rilasciato e della data di rilascio per gli edifici
con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto;
• dichiarazione di possesso di certificato comprovante
la classificazione attribuita;
• denominazione dell’esercizio;
• periodo di apertura annuale o stagionale
Requisiti del richiedente:
• essere in possesso dei requisiti morali di cui agli
artt. 11 e 92 del TULPS (certificato penale);
• non essere incorso in alcuna delle misure di sicurezza
o prevenzione che ai sensi della legislazione antimafia (L.
575/65 e successive modifiche ed integrazioni) costituiscono
cause di divieto.
Requisiti dei locali:
• Il locale dovrà essere in possesso del certificato
o nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi rilasciato
dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (per gli edifici
con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto);
• Certificato di agibilità ed idoneità
dei locali per l’uso cui sono destinati.
• Classificazione dell’esercizio rilasciata dall’organo
delegato.
Verifica dei requisiti
L’Amministrazione dovrà procedere a verificare
la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi;
procederà pertanto ad accertare l’assenza di
cause di divieto o impedimento di cui alla legge antimafia
e la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del
TULPS (tramite richiesta del certificato penale generale dell’interessato
stesso).
Documenti da presentare
• Progetto del locale e indicazione del certificato
di agibilità
• planimetria dei locali
• atto costitutivo della società, se esistente.
Modulistica
Costo
Due marche da bollo di cui una da apporre sulla domanda e
una sull’autorizzazione.
Tempi di rilascio
Il Servizio Commercio e Attività Produttive chiede
le dovute integrazioni, se la documentazione presentata non
è completa entro 10 gg. dal ricevimento della domanda.
Il termine per il rilascio del provvedimento finale è
di 60 gg.
Altre notizie
Revoca dell'autorizzazione
Costituiscono causa di revoca dell’autorizzazione:
• la mancata attivazione dell’esercizio entro
180 gg. dalla data di rilascio dell’autorizzazione,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;
• la sospensione dell’attività per un periodo
di 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
Chiusura temporanea degli esercizi alberghieri
Il titolare o il gestore dell’azienda alberghiera che
intenda chiudere il proprio esercizio o parte di esso per
un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva
autorizzazione alla chiusura temporanea da parte del Comune
che decide, tenuto conto delle esigenze turistico-ricettive
della località, sentito il Servizio Turistico Associato
Note
L’autorizzazione per l’esercizio della struttura
ricettiva alberghiera abilità ad effettuare, unitamente
alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione
di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti
ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Tale autorizzazione abilita altresì alla fornitura
di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazioni
audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate.
Dove rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume - Servizio Commercio e
Attività Produttive
orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di riferimento
D.P.R. 24.07.1977 N. 616
R.D. 18.06.1931 N. 773 (T.U.LP.S.) ART. 86
D.P.R. 09.05.1994 N. 407
Legge 29.03.2001 N. 135
Legge Regionale n. 4 del 27/01/1993
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