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Autorizzazione
per Attività di Affittacamere
Descrizione
Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati
i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando
la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità
in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate
in uno stesso stabile.
Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali
affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati
per una capacità ricettiva complessiva non superiore
a sei camere per dodici posti letto.
Modalità
Domanda di autorizzazione da presentare al Sindaco del Comune
di Norcia che deve contenere:
| 1 |
nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza,
recapito telefonico dell’esercente e del proprietario
dei locali; |
| 2 |
Ubicazione e descrizione della struttura (n. di camere,
n. di bagni e n. di posti letto); |
| 3 |
Il possesso dei requisiti igienico – sanitari
previsti per l’uso abitativo del regolamento edilizio
comunale e dal regolamento comunale di igiene; |
Requisiti
Il titolare dell’autorizzazione deve possedere i requisiti
soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato
con R.D. 18/06/1931, n. 773
I locali destinati all' esercizio di affittacamere devono possedere
le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie previste
per i locali di abitazione dal regolamento igienico - edilizio
comunale ed i seguenti requisiti minimi:
CAMERE MOBILIATE
1) Buono stato di conservazione e manutenzione dell' immobile
2) Arredamento funzionale composto da:
- letto per persona
- comodino per letto con lampada
- tavolo
- sedia per letto
- armadio
- specchio con presa corrente
- cestino rifiuti
3) Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda
4) Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici
5) Riscaldamento
6) Fornitura costante di energia elettrica
APPARTAMENTI MOBILIATI
1) Buono stato di manutenzione e conservazione dell' immobile
2) Arredamento delle unità abitative funzionale e di
buona fattura composto da:
• letto
• comodino per letto con lampada
• una sedia per letto
• armadio
• tavolo da pranzo con sedie
• divano
• cucinino con angolo cottura composto da lavello, piano
di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3) Bagno completo per ogni unità abitativa con acqua
calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia
e specchio con presa corrente
4) Chiamata di allarme in ogni bagno
5) Riscaldamento
6) Fornitura costante di energia elettrica
Gli affittacamere devono inoltre garantire i seguenti servizi
minimi di spitalità, compresi nel prezzo della camera:
1. pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno
una volta alla settimana;
2. cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno
una volta alla settimana;
Documenti da Presentare
• Domanda
• planimetria dell' immobile;
• certificato di abitabilità rilasciato dal sindaco;
• dichiarazione delle attrezzature e delle tariffe da
praticare
• Documento di identità del titolare in corso
di validità.
Modulistica
Costo
Due marche da bollo.
Tempi di Rilascio
Il Servizio Commercio e Attività Produttive effettua
le opportune verifiche entro 60 giorni dalla presentazione della
denuncia.
Altre Notizie
E’ possibile dare alloggio esclusivamente a persone
munite della carta d’identità o di altro documento
idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme
vigenti (Art. 101 TULPS).
Comunicazione dei provvedimenti
Il Comune dà immediata comunicazione agli Uffici
turismo - industria alberghiera e bilancio – servizio
tributi della Regione, nonché al Servizio Turistico Associato
competente per territorio, del rilascio delle autorizzazioni
per le attività ricettive nonché delle diffide,
sospensioni, revoche e cessazioni.
Il Servizio Turistico Associato trasmette alla Regione, Ufficio
turismo - industria alberghiera, riepiloghi annuali delle strutture
ricettive in attività.
Diffida, sospensione, revoca e cessazione
L'autorizzazione ad esercitare l’attività è revocata dal Comune • venendo meno uno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attività sia ritenuta contraria agli scopi per cui è stata autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza
• qualora il titolare dell’autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio
entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa
ovvero ne sospenda l’attività per un periodo superiore
a dodici mesi;
• qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l’esercizio dell’attività dalla regione o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall’attività ai sensi dell’articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 dell’articolo 9 della legge 135/2001, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.
Il titolare della struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne tempestiva comunicazione al Comune.
Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, per altri sei mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.
Adempimenti successivi
• presentare, entro il 1° ottobre di ogni anno, la dichiarazione alla Regione competente per territorio dei prezzi massimi valida per l'anno successivo, anche in assenza di variazioni rispetto alle tariffe precedentemente dichiarate;
• comunicare le presenze alla locale autorità di Pubblica Sicurezza;
• esporre nei locali adibiti all’esercizio dell’attività, l’autorizzazione e la tabella indicante il prezzo del servizio;
• esporre, in ogni camera o appartamento, l'apposito cartellino dei prezzi massimi, conformemente alla dichiarazione dei prezzi presentata alla Regione;
Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
L’attività di affittacamere abilita anche alla fornitura di giornali e riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline, francobolli alle persone alloggiate nonché ad installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
Il titolare dell’attività di affittacamere è tenuto a comunicare al Comune la chiusura dell’esercizio qualora questa sia superiore agli otto (8) giorni.
Dove rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume - Servizio Commercio e Attività Produttive
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Come contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Legge n. 135 del 29.03.2001; Legge Regionale n. 8 del 14/03/1994; Regolamento comunale d'igiene, Regolamento Comunale Edilizio.
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