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Aprire una nuova attività
» Somministrazione di Alimenti e Bevande
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Autorizzazione all'apertura
di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
in modo congiunto ad attivita’ di spettacolo, trattenimento
e svago, in sale da ballo, discoteche, ecc.
Descrizione
E' il titolo amministrativo, rilasciato dal Comune, necessario
per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti
e bevande in esercizi annessi alle sale da ballo, alle sle da
gioco, ai cinematografi, ai teatri ed agli esercizi similari.
L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto
per l’attività congiunta congiunta a quella di
trattenimento o svago e che l’attività di somministrazione
non può essere svolta disgiuntamente da quella di svago
o di trattenimento per cui, quando non si svolge l’attività
di trattenimento o di svago, non si può nemmeno svolgere
somministrazione alcuna.
L’autorizzazione dà la possibilità di somministrare
sia alimenti e sia bevande, congiuntamente e disgiuntamente.
Modalità
Domanda in bollo, indirizzata al Sindaco del Comune nel cui
territorio è situato il locale, da parte dell'interessato,
titolare o legale rappresentante della ditta/società
esercente l'attività, contenente le seguenti indicazioni
e dichiarazioni:
| • |
generalità del richiedente (cognome e nome,
data e luogo di nascita, residenza); |
| • |
ragione Sociale o denominazione, sede legale dell'impresa
(Ditta Individuale/Società); |
| • |
recapito telefonico; |
| • |
codice fiscale e P.IVA; |
| • |
ubicazione dell'esercizio che si intende attivare;
|
| • |
attività di trattenimento o svago congiunta;
|
| • |
individuazione della superficie di somministrazione;
|
| • |
estremi dell’iscrizione al REC per la somministrazione;
|
| • |
Camera di Commercio di iscrizione, nonché il
numero e la data di iscrizione |
| • |
generalità dell'eventuale persona delegata alla
somministrazione in possesso dei requisiti professionali
necessari (per le società). |
Requisiti
| • |
essere in possesso dei requisiti morali di cui agli
art. 5 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 114/98; |
| • |
essere in possesso dei requisiti morali di cui agli
artt. 11 e 92 del TULPS; |
| • |
non essere incorso in alcuna delle misure di sicurezza
o prevenzione che, ai sensi della legislazione antimafia
(L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni), costituiscono
cause di divieto; |
| • |
essere iscritto nel Registro degli Esercenti il Commercio
per la somministrazione (nel caso di Società, il
possesso del requisito professionale è previsto
per il legale rappresentante o per la persona appositamente
delegata alla somministrazione). |
Requisiti dei Locali e delle Strutture per l'Esercizio dell'Attività
| • |
agibilità edilizia; |
| • |
rispondenza ai criteri di sorvegliabilità previsti
dal Decreto 17.12.1992, n. 564; |
| • |
autorizzazione sanitaria; |
In ogni caso, l'attività deve essere esercitata nel rispetto
delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria
e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali
e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza
e prevenzione incendi.
Documenti da presentare
| • |
domanda su apposito modulo contenente tutte le modalità; |
| • |
planimetria dei locali con indicata area di somministrazione; |
| • |
atto costituivo di società (se trattasi di società). |
Modulistica
Costo
Due marche da bollo (di cui una da apporre sulla
domanda e una sull'autorizzazione).
Tempi di Rilascio
Il Servizio Commercio e Attività Produttive procede con
la richiesta di eventuali integrazioni di documenti.
Provvede quindi all'istruttoria della pratica mediante verifica
dei requisiti morali e professionali del titolare o legale rappresentante
e/o della persona delegata alla somministrazione. A tali fini,
l'ufficio procede ai sensi dell'art. 18 della L. 241/90, acquisendo
direttamente, quando possibile, dalle altre Pubbliche Amministrazioni
la documentazione che esse detengano o siano tenute a certificare.
Il termine per il rilascio del provvedimento di accoglimento
è di 60 giorni (ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90).
L'imprenditore avrà quindi 180 giorni di tempo per dare
inizio all'attività di somministrazione, dimostrando
all'ufficio competente il rispetto delle vigenti norme nelle
materie sopra elencata alla voce "Requisiti dei locali
e delle strutture per l'esercizio dell'attività".
L'ufficio, entro 7 giorni dalla constatazione del rispetto dei
citati requisiti, rilascia l'autorizzazione amministrativa finale.
Dove rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume - Servizio Commercio e Attività
Produttive
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Legge 287/91 (art. 4 comma 2)
Decreto Legislativo 84/2000
Legge 25/96
TULPS 18 giugno 1931, n.773
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione
del TULPS)
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