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Aprire una nuova attività
» Somministrazione di Alimenti e Bevande
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Denuncia inizio attivita’
di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci
in circoli privati affiliati ad enti nazionali con finalità
assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno
Descrizione
E' la comunicazione, da presentare al Comune, necessaria per
intraprendere l'attività di somministrazione di alimenti
e bevande diretta ai soci, in circoli privati di associazioni
aderenti ad enti nazionali con finalità assistenziali
riconosciute dal Ministero dell'Interno e pienamente conformati
all'art. 111, commi 4 bis e 4 quinquies del TUIR (Testo Unico
delle Imposte sui Redditi). Trattasi pertanto di somministrazione
esercitata da enti di promozione sociale, a) affiliati, b) che
hanno le caratteristiche di enti non commerciali e c) in cui
la somministrazione è fiscalmente qualificata di tipo
non commerciale.
In tal caso l'attività di somministrazione non è
soggetta a parametri o criteri di programmazione comunale per
il combinato disposto dell'art. 2 commi 1, 2 e 3 del DPR 235/2001.
Modalità
Denuncia di inizio attività, indirizzata al Sindaco del
Comune nel cui territorio è situato il circolo privato,
da parte del presidente del circolo o legale rappresentante
dell'associazione, contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
| • |
generalità (cognome e nome, data e luogo di
nascita, residenza) del richiedente; |
| • |
denominazione, sede, recapito del circolo privato/associazione;
|
| • |
recapito Telefonico; |
| • |
partita IVA; |
| • |
ubicazione della sede dell'associazione o circolo dove
si vuole iniziare l'attività di somministrazione
riservata esclusivamente ai soci e tipologia di attività;
|
| • |
individuazione della superficie di somministrazione; |
| • |
ente nazionale con finalità assistenziali al
quale si aderisce; |
| • |
il tipo di attività di somministrazione; |
| • |
modalità di ammissione a socio e di rilascio
di tessera sociale, tali da assicurare la non trasformazione
del Circolo Privato in pubblico esercizio |
Requisiti
| • |
essere in possesso dei requisiti morali di cui agli
artt. 11 e 92 del TULPS; |
| • |
non essere incorso in alcuna delle misure di sicurezza
o prevenzione che, ai sensi della legislazione antimafia
(L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni), costituiscono
cause di divieto; |
| • |
Se la gestione è esercitata direttamente da
soci del circolo/associazione, non è richiesto
il possesso dei requisiti professionali previsti dalla
legge 287/1991 in capo al presidente/legale rappresentante
(art. 2 comma 2 DPR 235/2001). |
| • |
Diversamente, in caso di gestione affidata a terzi,
il requisito professionale è richiesto in capo
al gestore o al delegato di quest’ultimo per l'attività
di somministrazione (art. 2 comma 4, DPR 235/2001). |
Requisiti dei locali e delle strutture per l'esercizio dell'attivita'
| • |
agibilità edilizia; |
| • |
non essere incorso in alcuna delle misure di sicurezza
o prevenzione che, ai sensi della legislazione antimafia
(L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni), costituiscono
cause di divieto; |
| • |
autorizzazione sanitaria; |
| • |
e comunque l'attività deve essere esercitata
nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico,
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché
delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. |
Documenti da presentare
Denuncia di inizio attività su apposito modulo contenente
tutte le modalità e i documenti da allegare.
Modulistica
Costo
Nessuno. La DIA è esente da bollo.
Tempi di Rilascio
Il Servizio Commercio e Attività Produttive procede con
la richiesta di eventuali integrazioni di documenti entro 10
gg. dal ricevimento della denuncia. Quindi provvede all'istruttoria
della pratica mediante verifica dei requisiti morali del presidente
del circolo o legale rappresentante dell'associazione ed, eventualmente,
di quelli professionali del titolare o legale rappresentante
e/o della persona delegata alla somministrazione, in caso di
attività di somministrazione gestita da terzi e non svolta
direttamente da soci. A tali fini, l'ufficio procede ai sensi
dell'art. 18 della L. 241/90, acquisendo direttamente, quando
possibile, dalle altre Pubbliche Amministrazioni la documentazione
che esse detengano o siano tenute a certificare.
Il termine per il controllo della regolarità della denuncia
è di gg. 60 (ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90).
Dove rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume - Servizio Commercio e Attività
Produttive
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Legge 287/91 (art. 4 comma 2)
Decreto Legislativo 114/98
Decreto Legislativo 84/2000
Legge 25/96
TULPS 18 giugno 1931, n.773
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione
del TULPS)
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235
T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i)
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