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AUTORIZZAZIONE
SANITARIA PER ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE,
CONFEZIONAMENTO, DEPOSITO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
DESCRIZIONE
La legislazione sulla sicurezza alimentare, negli ultimi
anni. è stata sottoposta ad una revisione totale da
parte dell'Unione Europea. Infatti con l'introduzione dei
nuovi Regolamenti comunitari 852 - 853 - 854 -882 (che fanno
parte del pacchetto igiene - Hygiene Package) e la sostituzione
di 17 direttive verticali tra cui 8 relative alle carni, viene
ridefinito un nuovo sistema di controllo ufficiale dei prodotti
alimentari, con regole, ruoli e responsabilità assegnate
alle diverse fasi della filiera alimentare.
Non rientrano in tali linee di indirizzo gli stabilimenti
e le attività ricadenti nell'ambito del Regolamento
CE n. 853/2004.
Tra gli elementi di novità della nuova regolamentazione
comunitaria è ricompresa la procedura di notifica,
registrazione delle Imprese Alimentari ovvero di ogni soggetto
pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita
una o più delle seguenti attività: la produzione
primaria, la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione,
il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione,
la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione
di prodotti alimentari (escluse le ipotesi di autoconsumo
in ambito familiare e le altre attività comunque diversamente
disciplinate).
MODALITA'
Per quanto attiene alle modalità di registrazione,
sono state individuate le seguenti procedure:
• la COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
(DIA semplice) per le attività che, con la
precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione
sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/ 62 o ai sensi
di altre normative;
• la DIA differita, per le attività
che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette
ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L.
283/62 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita
dei prodotti ittici, con esclusione del trasporto alimenti;
• la DIA differita 7 giorni, per le
attività relative a sagre, fiere, feste paesane e similari,
attività stagionali
L'operatore del settore alimentare che intende esercitare
e/o che esercita un'attività di produzione, trasformazione,
confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione
o vendita di prodotti alimentari invia, tramite raccomandata
a.r., al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente
competente (Servizio Medico e/o Veterinario) , e, contemporaneamente,
al Comune in cui ha sede tale attività o in cui è
residente (nel caso di mezzo di trasporto), la notifica dell'esistenza,
dell'apertura, della variazione di titolarità o di
attività o di elementi strutturali, della cessazione,
della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione,
utilizzando il relativo modello.
In caso di presentazione di Comunicazione di inizio attività
(DIA semplice) l'operatore può iniziare
subito l'attività.
In caso di presentazione di DIA differita,
decorso favorevolmente il termine di 30 giorni, l'operatore
è legittimato a dare inizio all'attività senza
attendere l'emanazione di ulteriori atti.
In caso di presentazione di DIA differita 7 giorni,
decorso favorevolmente il termine di 7 giorni, l'operatore
è legittimato a dare inizio all'attività senza
attendere l'emanazione di ulteriori atti.
I Servizi Medici e/o Veterinari della ASL interessati effettuano
la registrazione, comunicandola al Comune.
I servizi del Dipartimento, fissando il termine per l'invio,
possono richiedere al titolare dell'industria alimentare dichiarazioni
e/o documenti integrativi a quelli già inviati.
La richiesta di dichiarazione/integrazione, in caso di DIA
differita, interrompe i termini per il silenzio/assenso ed
il termine per il silenzio/assenso, ricomincia a decorrere
nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione
richiesta.
In caso di DIA differita, nei giorni intercorrenti tra la
notifica e la data inizio attività, la ASL, se lo ritiene
necessario, effettua un sopralluogo di verifica, a seguito
del quale possono verificarsi le seguenti circostanze:
• l'attività inizia alla data prevista comunicata;
• l'attività inizia solo dopo che l'esercizio
ha risolto le non conformità evidenziate;
• l'attività inizia alla data prevista comunicata,
ma l'esercizio deve risolvere determinate non conformità
lievi evidenziate, entro dei termini stabiliti dall'organo
di controllo. Nell'ambito delle attività di Controllo
Ufficiale gli operatori dei competenti Servizi Medici e Veterinari
delle ASL, verificano la rispondenza di quanto autocertificato
nella D.I.A. e in caso di false dichiarazioni procedono alla
denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Per l'omessa notifica della DIA viene applicate la sanzione
prevista dall'ex art. 17 della legge 283/62.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Gli allegati necessari sono indicati nel modello relativo
alla procedura da attivare.
MODULISTICA:
· Comunicazione inizio attività (DIA semplice) e DIA differita 30 gg.
· DIA differita 7 gg
· Allegato B) (indicazioni operative per la produzione primaria)
· Allegato C) (indicazioni operative dopo la produzione primaria)
· Comunicazione cambio ragione sociale
· Comunicazione aggiornamento D.I.A.
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