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Commercio al Dettaglio in Spacci
Interni (D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998)
Descrizione
Si tratta di una forma speciale di vendita disciplinata dal
D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) e va effettuata
tramite comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune competente
per territorio.
Il commercio al dettaglio in spacci interni viene effettuato
a favore dei dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati,
di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti
a circoli privati, nonche’ la vendita nelle scuole e negli
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
ad accedervi.
La vendita viene effettuata in locali non aperti al pubblico
che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Modalità
Comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune nel quale viene
aperto lo spaccio, da redigere su apposita modulistica ministeriale
e da presentare 30 giorni prima dell’inizio dell’attività
contenente le seguenti indicazioni:
| • |
Generalità complete del richiedente (Cognome
e nome, data e luogo di nascita, residenza) del richiedente; |
| • |
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa
(Ditta Individuale/Società); |
| • |
Codice fiscale e P.IVA; |
| • |
recapito telefonico |
| • |
indicazione della persona preposta alla gestione dello
spaccio; |
| • |
l’ubicazione (Via e n. civico) del locale dove
si intende svolgere l’attività; |
| • |
indicazione della superficie adibita alla vendita; |
| • |
indicazione della superficie totale dell’esercizio
(compreso magazzini e bagni); |
| • |
il settore merceologico dell’esercizio (alimentari
o non alimentare); |
| • |
indicazione del certificato di agibilità relativamente
ai locali; |
| • |
indicazione delle autorizzazione sanitaria o del nulla
- osta sanitario (per la vendita di prodotti del settore
alimentare); |
| • |
indicazione della autorizzazione allo scarico delle
acque reflue ove previsto. |
La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne
trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate,
delle quali:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato perché
costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività.
Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98:
Non possono esercitare l’attività commerciale salvo
che non abbiano ottenuto la riabilitazione:
| 1) |
coloro che sono stati dichiarati falliti; |
| 2) |
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto nono colposo per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale; |
| 3) |
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina; |
| 4) |
coloro che hanno riportato due o più condanne
a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,
accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei
delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali; |
| 5) |
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. |
Chi intende esercitare un attività di commercio al dettaglio
di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali
previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato
con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo
al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto
dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria
opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare,
in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita
o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente
o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS.
Per il locale deve essere richiesta idonea autorizzazione sanitaria.
Documenti da presentare
Nessuno.
C hi esegue la comunicazione deve solamente dichiarare gli estremi
dei provvedimenti relativi all’agibilità dei locali
con destinazione d’uso commerciale, dell’autorizzazione
allo scarico delle acque ove prevista, e della autorizzazione
sanitaria ove è necessaria, e qualsiasi altro provvedimento
inerente i locali o l’attività da svolgere; solo
se la dichiarazione non viene firmata dall’interessato
presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata fotocopia
di un documento di identità.
Modulistica
Presso il Servizio Commercio e Attività Produttive è
disponibile il
predisposto dalla CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ
ED AUTONOMIE LOCALI.
Vedi anche schede autorizzazioni sanitarie alla voce Sanità
Costo
Nessuno, la comunicazione è esente da bollo.
Tempi di rilascio
Le comunicazioni per apertura devono essere presentate 30 giorni
prima dell’inizio dell’attività.
Le comunicazioni di subingresso non devono rispettare il termine
dei 30 giorni.
Altre Notizie
Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’ufficio
ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni
ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza
di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento
dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato
che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività
solo a regolarizzazione avvenuta.
Tutte le modifiche successive alla comunicazione, relative alle
generalità del titolare o dell’azienda, devono
essere comunicate al Comune e al Registro Imprese, per l’aggiornamento
della posizione.
Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume - Servizio Commercio e Attività
Produttive
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
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