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Domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posto fisso (tipo a). (d.lgs. n. 114 del 31.03.1998 e l.r. n. 6 del 20/01/2000)

Descrizione
Si tratta di autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica dei prodotti del settore alimentare e non alimentare con posteggio dato in concessione per 10 anni ai sensi del D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) e della LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 20/01/2000; può essere richiesta da persone fisiche o da società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
L’AUTORIZZAZIONE E’ RILASCIATA AGLI OPERATORI CHE ABBIANO AVUTO ASSEGNATO DAL COMUNE UN POSTEGGIO.
I POSTEGGI SONO ASSEGNATI, PREVIA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DI UN BANDO CONTENENTE L’ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, SULLA BASE DI GRADUATORIA STILATA IN CONFORMITA’ ALLA L.R. N. 6/2000, art. 6.

Modalità
Domanda da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta interessata, indirizzata al Sindaco del Comune sede del posteggio avuto in concessione, da redigere su apposita modulistica nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando, con la quale si richiede l’occupazione di suolo e l’autorizzazione di tipo A), contenente le seguenti indicazioni:

Generalità complete del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società);
Codice fiscale e P.IVA;
recapito telefonico
indicazione del numero di posteggio per il quale si chiede l’assegnazione
indicazione del settore merceologico (alimentare o non alimentare)
il settore merceologico (alimentari o non alimentare)
indicazione delle autorizzazione sanitaria o del nulla - osta sanitario (per la vendita di prodotti del settore alimentare)

La domanda va presentata secondo le modalità espresse nel bando emanato e pubblicato dal Comune.

Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione:

1) coloro che sono stati dichiarati falliti;
2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Chi intende esercitare la vendita su aree pubbliche di prodotti di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS)

Documenti da presentare
Nessuno nel caso di ditta individuale, perché il richiedente deve solamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98 (vedi alla voce requisiti) e qualora la dichiarazione non venga firmata dall’interessato presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità;
Nel caso in cui l’autorizzazione venga richiesta da una Società viene richiesto fotocopia dell’atto costitutivo della società debitamente registrato.

Modulistica
» Domanda di Rilascio Autorizzazione

Costo
Nessuno per quanto di competenza al Servizio Commercio;
Pagamento del COSAP da corrispondere a seguito dell’assegnazione del posteggio;
2 marche da Bollo (1 per la concessione di suolo pubblico - 1 per il rilascio dell’autorizzazione).

Tempi di rilascio
Il rilascio dell’autorizzazione avviene dopo 30 giorni, salvo interruzione nei casi di irregolarità o incompletezza.

Altre Notizie
1. l’ufficio ricevente verifica che la domanda sia completa degli elementi e delle dichiarazioni richieste nel bando di assegnazione;
2. l’ufficio ricevente verifica il rispetto dei requisiti morali e/o professionali previsti dal D.LGS. 114/98;
3. l’ufficio predispone una graduatoria degli operatori che hanno fatto domanda di assegnazione in base ai criteri previsti dall’art. 6 della L.R. 6/2000;
4. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività (REC per il SAB). L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio;
5. il rilascio dell’autorizzazione di tipo A) consente: a) di esercitare il commercio su un posteggio dato in concessione per 10 anni; b) il commercio in forma itinerante nella regione di rilascio; c) la partecipazione alla spunta nei mercati della regione di rilascio; d) la partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale;
6. l’autorizzazione può essere revocata: a) qualora l’operatore non sia più in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98;b) qualora non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi; c) qualora non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.

Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it

Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi

Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998;
L.R. 6 del 20.01.2000

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