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Domanda di rilascio di autorizzazione
per il commercio su aree pubbliche con posto fisso (tipo a).
(d.lgs. n. 114 del 31.03.1998 e l.r. n. 6 del 20/01/2000)
Descrizione
Si tratta di autorizzazione per esercitare il commercio su area
pubblica dei prodotti del settore alimentare e non alimentare
con posteggio dato in concessione per 10 anni ai sensi del D.LGS.
N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) e della LEGGE REGIONALE
N. 6 DEL 20/01/2000; può essere richiesta da persone
fisiche o da società di persone regolarmente costituite
secondo le norme vigenti.
L’AUTORIZZAZIONE E’ RILASCIATA AGLI OPERATORI CHE
ABBIANO AVUTO ASSEGNATO DAL COMUNE UN POSTEGGIO.
I POSTEGGI SONO ASSEGNATI, PREVIA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE DI UN BANDO CONTENENTE L’ELENCO
DEI POSTEGGI LIBERI E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE, SULLA BASE DI GRADUATORIA STILATA IN CONFORMITA’
ALLA L.R. N. 6/2000, art. 6.
Modalità
Domanda da parte del titolare o del legale rappresentante della
Ditta interessata, indirizzata al Sindaco del Comune sede del
posteggio avuto in concessione, da redigere su apposita modulistica
nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando, con la
quale si richiede l’occupazione di suolo e l’autorizzazione
di tipo A), contenente le seguenti indicazioni:
| • |
Generalità complete del richiedente (Cognome
e nome, data e luogo di nascita, residenza); |
| • |
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa
(Ditta Individuale/Società); |
| • |
Codice fiscale e P.IVA; |
| • |
recapito telefonico |
| • |
indicazione del numero di posteggio per il quale si
chiede l’assegnazione |
| • |
indicazione del settore merceologico (alimentare o
non alimentare) |
| • |
il settore merceologico (alimentari o non alimentare)
|
| • |
indicazione delle autorizzazione sanitaria o del nulla
- osta sanitario (per la vendita di prodotti del settore
alimentare) |
La domanda va presentata secondo le modalità espresse
nel bando emanato e pubblicato dal Comune.
Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono
esercitare l’attività commerciale salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:
| 1) |
coloro che sono stati dichiarati falliti; |
| 2) |
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto nono colposo per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale; |
| 3) |
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina; |
| 4) |
coloro che hanno riportato due o più condanne
a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,
accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei
delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali; |
| 5) |
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. |
Chi intende esercitare la vendita su aree pubbliche di prodotti
di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali
previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato
con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo
al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto
dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria
opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare,
in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita
o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente
o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS)
Documenti da presentare
Nessuno nel caso di ditta individuale, perché il richiedente
deve solamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98 (vedi alla voce
requisiti) e qualora la dichiarazione non venga firmata dall’interessato
presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata fotocopia
di un documento di identità;
Nel caso in cui l’autorizzazione venga richiesta da una
Società viene richiesto fotocopia dell’atto costitutivo
della società debitamente registrato.
Modulistica
Costo
Nessuno per quanto di competenza al Servizio Commercio;
Pagamento del COSAP da corrispondere a seguito dell’assegnazione
del posteggio;
2 marche da Bollo (1 per la concessione di suolo
pubblico - 1 per il rilascio dell’autorizzazione).
Tempi di rilascio
Il rilascio dell’autorizzazione avviene dopo 30 giorni,
salvo interruzione nei casi di irregolarità o incompletezza.
Altre Notizie
1. l’ufficio ricevente verifica che la domanda sia completa
degli elementi e delle dichiarazioni richieste nel bando di
assegnazione;
2. l’ufficio ricevente verifica il rispetto dei requisiti
morali e/o professionali previsti dal D.LGS. 114/98;
3. l’ufficio predispone una graduatoria degli operatori
che hanno fatto domanda di assegnazione in base ai criteri previsti
dall’art. 6 della L.R. 6/2000;
4. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita
anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta
in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra
attività (REC per il SAB). L’abilitazione alla
somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio;
5. il rilascio dell’autorizzazione di tipo A) consente:
a) di esercitare il commercio su un posteggio dato in concessione
per 10 anni; b) il commercio in forma itinerante nella regione
di rilascio; c) la partecipazione alla spunta nei mercati della
regione di rilascio; d) la partecipazione alle fiere in tutto
il territorio nazionale;
6. l’autorizzazione può essere revocata: a) qualora
l’operatore non sia più in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98;b) qualora non
inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto
rilascio, salvo la facoltà per il Comune di concedere
una proroga, non superiore a sei mesi; c) qualora non utilizzi
il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente
a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e
ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati
di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza
per malattia, gravidanza e servizio militare.
Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività
Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998;
L.R. 6 del 20.01.2000
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