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Domanda di rilascio, subingresso
di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante (tipo b). (d.lgs. n. 114 del 31.03.1998 e l.r.
6 del 20/01/2000)
Descrizione
Si tratta di autorizzazione per esercitare il commercio su area
pubblica in forma itinerante dei prodotti del settore alimentare
e non alimentare ai sensi del D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto
Bersani) e della L.R. 6 del 20/01/2000; può essere richiesta
da persone fisiche o da società di persone regolarmente
costituite secondo le norme vigenti.
Modalità
La domanda per un nuovo rilascio o per il subingresso per una
autorizzazione di commercio su area pubblica viene inviata dal
titolare o dal legale rappresentante della Ditta, al Sindaco
del Comune di residenza o sede legale della Ditta, ed è
da redigere su apposita modulistica contenente le seguenti indicazioni:
| • |
Generalità complete del richiedente (Cognome
e nome, data e luogo di nascita, residenza); |
| • |
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa
(Ditta Individuale/Società); |
| • |
Codice fiscale e P.IVA; |
| • |
recapito telefonico |
| • |
indicazione del settore merceologico per il quale si
intende effettuare la vendita (alimentare o non alimentare); |
| • |
indicazione delle autorizzazione sanitaria o del nulla
- osta sanitario (per la vendita di prodotti del settore
alimentare); |
| • |
nel caso di subingresso estremi del precedente titolare
dell’autorizzazione; |
La domanda va presentata in marca da bollo al
Comune di residenza o sede legale della Società.
Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono
esercitare l’attività commerciale salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:
| 1) |
coloro che sono stati dichiarati falliti; |
| 2) |
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto nono colposo per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale; |
| 3) |
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina; |
| 4) |
coloro che hanno riportato due o più condanne
a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,
accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei
delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali; |
| 5) |
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. |
Chi intende esercitare la vendita su aree pubbliche di prodotti
di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali
previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato
con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo
al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto
dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria
opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare,
in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita
o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente
o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS).
Documenti da presentare
Nessuno nel caso di ditta individuale, perché il richiedente
deve solamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98 e qualora la dichiarazione
non venga firmata dall’interessato presso l’ufficio
ricevente, deve essere allegata fotocopia di un documento di
identità;
Nel caso in cui l’autorizzazione venga richiesta da una
Società viene richiesto fotocopia dell’atto costitutivo
della società debitamente registrato.
Nel caso di subingresso viene richiesto copia dell’atto
di cessione di azienda debitamente registrato.
Modulistica
Costo
2 marche da Bollo da € 11.00 (1 domanda - 1 rilascio dell’autorizzazione)
Tempi di rilascio
Il rilascio dell’autorizzazione avviene dopo 30 giorni
salvo l’interruzione nei casi di irregolarità o
incompletezza.
Altre Notizie
1. l’ufficio ricevente verifica la veridicità di
tutte le dichiarazioni ivi contenute, nel caso in cui venga
riscontrata l’assenza di alcune delle condizioni previste
dalla legge per lo svolgimento dell’attività, ne
viene data comunicazione all’interessato che potrà
iniziare lo svolgimento dell’attività solo a regolarizzazione
avvenuta, inoltre prima di iniziare l’attività
l’operatore deve regolarizzare la propria posizione fiscale
ed entro 30 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione
è tenuto a dichiarare l’inizio attività
al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.;
2. l’operatore in possesso di autorizzazione per il commercio
su aree pubbliche in forma itinerante deve aggiornare il titolo
autorizzatorio entro 180 giorni nel caso trasferisca la residenza
o la sede legale;
3. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita
anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta
in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra
attività (REC per il SAB). L’abilitazione alla
somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio;
4. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante consente:
a) la partecipazione alle fiere che si svolgono nell’ambito
della regione cui appartiene il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
b) la partecipazione alle fiere in tutta Italia; c) la vendita
al domicilio del consumatore nonché nei locali ove il
consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio o di cura,
di intrattenimento e svago; d) il commercio itinerante in altre
regioni, salvo divieti previsti dalle specifiche leggi regionali;
e) la partecipazione alla spunta nei mercati della regione di
rilascio;
5. l’autorizzazione viene revocata qualora l’operatore
non inizi l’attività entro sei mesi dalla data
dell’avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà
per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei
mesi per comprovata necessità dell’interessato;
6. il commercio su area pubblica in forma itinerante non può
essere esercitato nelle vie e piazze interdette dall’Amministrazione
Comunale.
Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività
Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
L.R. 6 del 20/01/2000
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