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Domanda di rilascio, subingresso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo b). (d.lgs. n. 114 del 31.03.1998 e l.r. 6 del 20/01/2000)

Descrizione
Si tratta di autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante dei prodotti del settore alimentare e non alimentare ai sensi del D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) e della L.R. 6 del 20/01/2000; può essere richiesta da persone fisiche o da società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Modalità
La domanda per un nuovo rilascio o per il subingresso per una autorizzazione di commercio su area pubblica viene inviata dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, al Sindaco del Comune di residenza o sede legale della Ditta, ed è da redigere su apposita modulistica contenente le seguenti indicazioni:

Generalità complete del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società);
Codice fiscale e P.IVA;
recapito telefonico
indicazione del settore merceologico per il quale si intende effettuare la vendita (alimentare o non alimentare);
indicazione delle autorizzazione sanitaria o del nulla - osta sanitario (per la vendita di prodotti del settore alimentare);
nel caso di subingresso estremi del precedente titolare dell’autorizzazione;

La domanda va presentata in marca da bollo al Comune di residenza o sede legale della Società.

Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione:

1) coloro che sono stati dichiarati falliti;
2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Chi intende esercitare la vendita su aree pubbliche di prodotti di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS).

Documenti da presentare
Nessuno nel caso di ditta individuale, perché il richiedente deve solamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98 e qualora la dichiarazione non venga firmata dall’interessato presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità;
Nel caso in cui l’autorizzazione venga richiesta da una Società viene richiesto fotocopia dell’atto costitutivo della società debitamente registrato.
Nel caso di subingresso viene richiesto copia dell’atto di cessione di azienda debitamente registrato.

Modulistica
» Nuova Licenza
» Subentro nell'attività

Costo
2 marche da Bollo da € 11.00 (1 domanda - 1 rilascio dell’autorizzazione)

Tempi di rilascio
Il rilascio dell’autorizzazione avviene dopo 30 giorni salvo l’interruzione nei casi di irregolarità o incompletezza.

Altre Notizie
1. l’ufficio ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività solo a regolarizzazione avvenuta, inoltre prima di iniziare l’attività l’operatore deve regolarizzare la propria posizione fiscale ed entro 30 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione è tenuto a dichiarare l’inizio attività al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.;
2. l’operatore in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve aggiornare il titolo autorizzatorio entro 180 giorni nel caso trasferisca la residenza o la sede legale;
3. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività (REC per il SAB). L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio;
4. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante consente: a) la partecipazione alle fiere che si svolgono nell’ambito della regione cui appartiene il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; b) la partecipazione alle fiere in tutta Italia; c) la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio o di cura, di intrattenimento e svago; d) il commercio itinerante in altre regioni, salvo divieti previsti dalle specifiche leggi regionali; e) la partecipazione alla spunta nei mercati della regione di rilascio;
5. l’autorizzazione viene revocata qualora l’operatore non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi per comprovata necessità dell’interessato;
6. il commercio su area pubblica in forma itinerante non può essere esercitato nelle vie e piazze interdette dall’Amministrazione Comunale.

Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it

Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi

Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
L.R. 6 del 20/01/2000

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