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Comunicazione di Apertura e
Subingresso per Esercizio Commerciale di Vicinato fino a 150
mq (D.LGS. N. 114 del 31.03.1998)
Descrizione
Si tratta di una comunicazione introdotta dal D.LGS. N. 114
DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) in sostituzione della “Licenza
di commercio”, non più necessaria per gli esercizi
commerciali di queste dimensioni.
Modalità
Comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune, da redigere
su apposita modulistica ministeriale contenente le seguenti
indicazioni:
| • |
Generalità complete del richiedente (Cognome
e nome, data e luogo di nascita, residenza) del richiedente; |
| • |
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa
(Ditta Individuale/Società); |
| • |
Codice fiscale e P.IVA; |
| • |
recapito telefonico |
| • |
l’oggetto della comunicazione (se trattasi di
nuova apertura, subingresso, trasferimento ecc...); |
| • |
l’ubicazione (Via e n. civico) del locale dove
si intende svolgere l’attività; |
| • |
indicazione della superficie adibita alla vendita |
| • |
indicazione della superficie totale dell’esercizio
(compreso magazzini e bagni) |
| • |
il settore merceologico dell’esercizio (alimentari
o non alimentare) |
| • |
indicazione del certificato di agibilità relativamente
ai locali |
| • |
indicazione delle autorizzazione sanitaria o del nulla
- osta sanitario (per la vendita di prodotti del settore
alimentare) |
| • |
indicazione della autorizzazione allo scarico delle
acque reflue, ove prevista |
La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne
trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate,
delle quali:
una deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
una deve essere conservata dall’interessato perché
costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività
Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98.
Non possono esercitare l’attività commerciale salvo
che non abbiano ottenuto la riabilitazione:
| 1) |
coloro che sono stati dichiarati falliti; |
| 2) |
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale
è prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale; |
| 3) |
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina; |
| 4) |
coloro che hanno riportato due o più condanne
a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,
accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei
delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali; |
| 5) |
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. |
Chi intende esercitare un’attività di commercio
al dettaglio di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti
professionali previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98
(aver frequentato con esito positivo un corso professionale
per il commercio relativo al settore merceologico alimentare,
istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome
di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due
anni nell’ultimo quinquennio l’attività di
vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio, presso imprese esercenti l’attività
nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato
addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi
di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore,
in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione
all’INPS.)
Per il locale deve essere richiesta, se prevista dal tipo di
attività, idonea autorizzazione sanitaria.
Chi intende attivare un negozio per la vendita di occhiali da
vista (negozio di ottica) deve possedere il diploma di ottico,
registrato presso l’A.Usl del Comune dove è ubicato
il negozio e deve allegarlo alla comunicazione.
Documenti da presentare
Nessuno.
Chi esegue la comunicazione deve solamente dichiarare gli estremi
dei provvedimenti relativi all’agibilità dei locali
con destinazione d’uso commerciale, dell’autorizzazione
allo scarico delle acque ove prevista, e della autorizzazione
sanitaria ove è necessaria, e qualsiasi altro provvedimento
inerente i locali o l’attività da svolgere; solo
se la dichiarazione non viene firmata dall’interessato
presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata fotocopia
di un documento di identità.
Modulistica
Presso il Servizio Commercio e Attività Produttive è
disponibile il
predisposto dalla CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ
ED AUTONOMIE LOCALI.
Vedi anche schede autorizzazioni sanitarie alla voce Sanità
Costo
nessuno, la comunicazione è esente da bollo.
Tempi di rilascio
Le comunicazioni per apertura devono essere presentate 30 giorni
prima dell’inizio dell’attività.
Le comunicazioni di subingresso non devono rispettare il termine
dei 30 giorni.
Altre notizie
Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’ufficio
ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni
ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza
di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento
dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato
che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività
solo a regolarizzazione avvenuta.
Tutte le modifiche successive alla comunicazione, relative alle
generalità del titolare o dell’azienda, devono
essere comunicate al Comune e al Registro Imprese, per l’aggiornamento
della posizione.
Dove rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume - Servizio Commercio e Attività
Produttive
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
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