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Commercio Elettronico - Comunicazione
di Apertura - (D.LGS. N. 114 del 31.03.1998)
Descrizione
Si tratta di una forma speciale di vendita introdotta dal D.LGS.
N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) e va effettuata tramite
comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune di residenza
o sede legale della società.
il commercio elettronico deve intendersi come attivita’
di commercializzazione di beni materiali, si applica unicamente
agli operatori che svolgono l’attivita’ di acquisto
per la rivendita al consumatore finale.
non viene applicata alla figura degli intermediari (agenti di
commercio, agenti di affari in mediazione ecc...).
Modalità
Comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune, da redigere
su apposita modulistica ministeriale e presentare 30 giorni
prima dell’inizio dell’attività contenente
le seguenti indicazioni:
| • |
Generalità complete del richiedente (Cognome
e nome, data e luogo di nascita, residenza); |
| • |
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa
(Ditta Individuale/Società); |
| • |
Codice fiscale e P.IVA; |
| • |
recapito telefonico |
| • |
l’oggetto della comunicazione (vendita ai sensi
dell’art. 18 e 21 del D.LGS. 114/98 TRAMITE COMMERCIO
ELETTRONICO); |
| • |
indirizzo dell’attività (Via e n. civico); |
| • |
il settore merceologico dell’esercizio (alimentari
o non alimentare) |
| • |
indicazione del deposito merci |
| • |
indicazione del sito WEB |
La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne
trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate,
delle quali:
1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
1 deve essere conservata dall’interessato perché
costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività.
Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono
esercitare l’attività commerciale salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:
| 1) |
coloro che sono stati dichiarati falliti; |
| 2) |
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto nono colposo per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale; |
| 3) |
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina; |
| 4) |
coloro che hanno riportato due o più condanne
a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,
accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei
delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali; |
| 5) |
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. |
Chi intende esercitare un attività di commercio al dettaglio
di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali
previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato
con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo
al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto
dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria
opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare,
in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita
o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente
o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS).
Per il locale deve essere richiesta idonea autorizzazione sanitaria.
Documenti da presentare
nessuno, solamente nel caso in cui il titolare non firmi la
dichiarazione relativa ai requisiti morali e/o professionali
presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata copia
della carta d’identita’.
Modulistica
Presso il Servizio Commercio e Attività Produttive è
disponibile il
predisposto dalla CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ
ED AUTONOMIE LOCALI.
Costo
Nessuno, la comunicazione è esente da bollo.
Tempi di rilascio
Le comunicazioni per apertura, trasferimento, aggiunta settore
merceologico e variazione settore merceologico devono essere
presentate 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
La comunicazione di cessazione non deve rispettare il termine
dei 30 giorni.
Altre Notizie
1. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’ufficio
ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni
ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza
di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento
dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato
che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività
solo a regolarizzazione avvenuta.
2. Tutte le modifiche successive alla comunicazione, relative
alle generalità del titolare o dell’azienda, devono
essere comunicate al Comune e al Registro Imprese, per l’aggiornamento
della posizione
3. Chi svolge il commercio elettronico non può inviare
al consumatore prodotti se non a seguito di specifica richiesta;
4. E’ consentito l’invio di campioni di prodotti
o di omaggi al consumatore solo se non vi sono spese o vincoli
a carico del medesimo.
Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività
Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
Circolare Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato
n. 3487/c del 01.06.2000 protocollo n. 505099
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