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Comunicazione di vendita effettuata presso il domicilio del consumatore (d.lgs. n. 114 del 31.03.1998)

Descrizione
Si tratta di una forma speciale di vendita introdotta dal D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani)

Modalità
Comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune di residenza o sede legale della ditta, da redigere su apposita modulistica ministeriale contenente le seguenti indicazioni:

Generalità complete del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società);
Codice fiscale e P.IVA;
recapito telefonico
l’oggetto della comunicazione (vendita al domicilio del consumatore ai sensi dell’art. 19 del D.LGS. 114/98)
l’indirizzo dell’attività;
il settore merceologico (alimentari o non alimentare)

La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate, delle quali:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato perché costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività.

Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione:

1) coloro che sono stati dichiarati falliti;
2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Chi intende esercitare un attività di commercio al dettaglio di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS).
Per il locale deve essere richiesta idonea autorizzazione sanitaria.

Documenti da presentare
Nessuno. Chi esegue la comunicazione dichiara la sussistenza dei requisiti morali e/o professionali e solo se la dichiarazione non viene firmata dall’interessato presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità.

Modulistica
Presso il Servizio Commercio e Attività Produttive è disponibile il
» Modulo di comunicazione
predisposto dalla CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI.

Costo
Nessuno, la comunicazione è esente da bollo.

Tempi di rilascio
Le comunicazioni di apertura, aggiunta settore merceologico e variazione settore merceologico devono essere presentate 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
La comunicazione di cessazione non deve rispettare il termine dei 30 giorni.

Altre Notizie
1. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’ufficio ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività solo a regolarizzazione avvenuta.
2. Tutte le modifiche successive alla comunicazione, relative alle generalità del titolare o dell’azienda, devono essere comunicate al Comune e al Registro Imprese, per l’aggiornamento della posizione
3. E’ obbligatorio che le persone incaricate per l’effettuazione della vendita a domicilio siano dotate di TESSERINO DI RICONOSCIMENTO rilasciato dall’impresa commerciale In questo caso, il soggetto che ha comunicato la vendita al domicilio per mezzo di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.LGS. 114/98 (requisiti morali).
4. Il tesserino di riconoscimento di cui al punto 3 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
5. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.
6. Alle vendite del presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it

Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi

Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
Decreto Legislativo n. 50 del 15.01.1992

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