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Comunicazione di vendita effettuata
presso il domicilio del consumatore (d.lgs. n. 114 del 31.03.1998)
Descrizione
Si tratta di una forma speciale di vendita introdotta dal D.LGS.
N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani)
Modalità
Comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune di residenza
o sede legale della ditta, da redigere su apposita modulistica
ministeriale contenente le seguenti indicazioni:
| • |
Generalità complete del richiedente (Cognome
e nome, data e luogo di nascita, residenza); |
| • |
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa
(Ditta Individuale/Società); |
| • |
Codice fiscale e P.IVA; |
| • |
recapito telefonico |
| • |
l’oggetto della comunicazione (vendita al domicilio
del consumatore ai sensi dell’art. 19 del D.LGS.
114/98) |
| • |
l’indirizzo dell’attività; |
| • |
il settore merceologico (alimentari o non alimentare)
|
La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne
trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate,
delle quali:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato perché
costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività.
Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono
esercitare l’attività commerciale salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:
| 1) |
coloro che sono stati dichiarati falliti; |
| 2) |
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto nono colposo per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale; |
| 3) |
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina; |
| 4) |
coloro che hanno riportato due o più condanne
a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,
accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei
delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali; |
| 5) |
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. |
Chi intende esercitare un attività di commercio al
dettaglio di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti
professionali previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98
(aver frequentato con esito positivo un corso professionale
per il commercio relativo al settore merceologico alimentare,
istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome
di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due
anni nell’ultimo quinquennio l’attività di
vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio, presso imprese esercenti l’attività
nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato
addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi
di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore,
in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione
all’INPS).
Per il locale deve essere richiesta idonea autorizzazione sanitaria.
Documenti da presentare
Nessuno. Chi esegue la comunicazione dichiara la sussistenza
dei requisiti morali e/o professionali e solo se la dichiarazione
non viene firmata dall’interessato presso l’ufficio
ricevente, deve essere allegata fotocopia di un documento di
identità.
Modulistica
Presso il Servizio Commercio e Attività Produttive è
disponibile il
predisposto dalla CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ
ED AUTONOMIE LOCALI.
Costo
Nessuno, la comunicazione è esente da bollo.
Tempi di rilascio
Le comunicazioni di apertura, aggiunta settore merceologico
e variazione settore merceologico devono essere presentate 30
giorni prima dell’inizio dell’attività.
La comunicazione di cessazione non deve rispettare il termine
dei 30 giorni.
Altre Notizie
1. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’ufficio
ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni
ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza
di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento
dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato
che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività
solo a regolarizzazione avvenuta.
2. Tutte le modifiche successive alla comunicazione, relative
alle generalità del titolare o dell’azienda, devono
essere comunicate al Comune e al Registro Imprese, per l’aggiornamento
della posizione
3. E’ obbligatorio che le persone incaricate per l’effettuazione
della vendita a domicilio siano dotate di TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
rilasciato dall’impresa commerciale In questo caso, il
soggetto che ha comunicato la vendita al domicilio per mezzo
di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità
di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o
la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività
dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 5, comma 2, del D.LGS. 114/98 (requisiti
morali).
4. Il tesserino di riconoscimento di cui al punto 3 deve essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità
e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a
stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività
dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo
e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni
di vendita.
5. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche
per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni
di vendita.
6. Alle vendite del presente articolo si applicano altresì
le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992
n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività
Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
Decreto Legislativo n. 50 del 15.01.1992
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