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Comunicazione di vendita per
corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
(d.lgs. n. 114 del 31.03.1998)
Descrizione
Si tratta di una forma speciale di vendita introdotta dal D.LGS.
N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) e va effettuata tramite
comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune di residenza
o sede legale della società.
Modalità
Comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune di residenza
o sede legale della ditta, da redigere su apposita modulistica
ministeriale e da presentare 30 giorni prima dell’inizio
dell’attività contenente le seguenti indicazioni:
| • |
Generalità complete del richiedente (Cognome
e nome, data e luogo di nascita, residenza); |
| • |
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa
(Ditta Individuale/Società); |
| • |
Codice fiscale e P.IVA; |
| • |
recapito telefonico |
| • |
l’oggetto della comunicazione (vendita per corrispondenza
o tramite televisione ai sensi dell’art. 18 del
D.LGS. 114/98); |
| • |
l’indirizzo dell’attività; |
| • |
il settore merceologico (alimentari o non alimentare)
|
La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne
trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate,
delle quali:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato perché
costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività.
Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono
esercitare l’attività commerciale salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:
| 1) |
coloro che sono stati dichiarati falliti; |
| 2) |
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto nono colposo per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale; |
| 3) |
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina; |
| 4) |
coloro che hanno riportato due o più condanne
a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,
accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei
delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali; |
| 5) |
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. |
Chi intende esercitare un attività di commercio al dettaglio
di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali
previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato
con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo
al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto
dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria
opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare,
in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita
o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente
o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS).
Per il locale deve essere richiesta idonea autorizzazione sanitaria.
Documenti da presentare
Nnessuno, solamente nel caso in cui il titolare non firmi la
dichiarazione relativa ai requisiti morali e/o professionali
presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata copia
della carta d’identita’.
Modulistica
Presso il Servizio Commercio e Attività Produttive è
disponibile il
predisposto dalla CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ
ED AUTONOMIE LOCALI.
Costo
Nessuno, la comunicazione è esente da bollo.
Tempi di rilascio
Le comunicazioni per apertura/trasferimento, aggiunta settore
merceologico e variazione settore merceologico devono essere
presentate 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
La comunicazione di cessazione non deve rispettare il termine
dei 30 giorni.
Altre Notizie
1. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’ufficio
ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni
ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza
di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento
dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato
che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività
solo a regolarizzazione avvenuta.
2. Tutte le modifiche successive alla comunicazione, relative
alle generalità del titolare o dell’azienda, devono
essere comunicate al Comune e al Registro Imprese, per l’aggiornamento
della posizione
3. Chi svolge LA VENDITA PER CORRISPONDENZA non può inviare
al consumatore prodotti se non a seguito di specifica richiesta,
gli è consentito inviare campioni di prodotti o omaggi
al consumatore solo se non vi sono spese o vincoli a carico
del medesimo.
NEL CASO IN CUI LE OPERAZIONI DI VENDITA SIANO EFFETTUATE TRAMITE
TELEVISIONE, l’emittente televisiva deve accertare, prima
di mettere in onda, che il titolare dell’attività
sia in possesso dei requisiti prescritti dal D.LGS. 114/98 per
la vendita al dettaglio; durante la trasmissione devono essere
indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle
imprese ed il numero di partita IVA.
SONO VIETATE LE VENDITA ALL’ASTA REALIZZATE PER MEZZO
DELLA TELEVISIONE O DI ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE.
Chi effettua le vendita tramite televisione per conto terzi
deve essere in possesso della licenza prevista dall’art.
115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con R.D. n. 773 del 18.06.1931.
Alle vendite disciplinate dall’art. 18 del D.LGS. 114/98
si applicano anche le disposizioni di cui al decreto legislativo
15.01.1992 n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali
Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività
Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
Decreto Legislativo n. 50 del 15.01.1992
R.D. n. 773 del 18.06.1931
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