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Comunicazione di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (d.lgs. n. 114 del 31.03.1998)

Descrizione
Si tratta di una forma speciale di vendita introdotta dal D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) e va effettuata tramite comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune di residenza o sede legale della società.

Modalità
Comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune di residenza o sede legale della ditta, da redigere su apposita modulistica ministeriale e da presentare 30 giorni prima dell’inizio dell’attività contenente le seguenti indicazioni:

Generalità complete del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società);
Codice fiscale e P.IVA;
recapito telefonico
l’oggetto della comunicazione (vendita per corrispondenza o tramite televisione ai sensi dell’art. 18 del D.LGS. 114/98);
l’indirizzo dell’attività;
il settore merceologico (alimentari o non alimentare)

La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate, delle quali:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato perché costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività.

Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione:

1) coloro che sono stati dichiarati falliti;
2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Chi intende esercitare un attività di commercio al dettaglio di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS).
Per il locale deve essere richiesta idonea autorizzazione sanitaria.

Documenti da presentare
Nnessuno, solamente nel caso in cui il titolare non firmi la dichiarazione relativa ai requisiti morali e/o professionali presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata copia della carta d’identita’.

Modulistica
Presso il Servizio Commercio e Attività Produttive è disponibile il
» Modulo di comunicazione
predisposto dalla CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI.

Costo
Nessuno, la comunicazione è esente da bollo.

Tempi di rilascio
Le comunicazioni per apertura/trasferimento, aggiunta settore merceologico e variazione settore merceologico devono essere presentate 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
La comunicazione di cessazione non deve rispettare il termine dei 30 giorni.

Altre Notizie
1. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’ufficio ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività solo a regolarizzazione avvenuta.
2. Tutte le modifiche successive alla comunicazione, relative alle generalità del titolare o dell’azienda, devono essere comunicate al Comune e al Registro Imprese, per l’aggiornamento della posizione
3. Chi svolge LA VENDITA PER CORRISPONDENZA non può inviare al consumatore prodotti se non a seguito di specifica richiesta, gli è consentito inviare campioni di prodotti o omaggi al consumatore solo se non vi sono spese o vincoli a carico del medesimo.

NEL CASO IN CUI LE OPERAZIONI DI VENDITA SIANO EFFETTUATE TRAMITE TELEVISIONE, l’emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal D.LGS. 114/98 per la vendita al dettaglio; durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero di partita IVA.

SONO VIETATE LE VENDITA ALL’ASTA REALIZZATE PER MEZZO DELLA TELEVISIONE O DI ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE.
Chi effettua le vendita tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931.
Alle vendite disciplinate dall’art. 18 del D.LGS. 114/98 si applicano anche le disposizioni di cui al decreto legislativo 15.01.1992 n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it

Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi

Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
Decreto Legislativo n. 50 del 15.01.1992
R.D. n. 773 del 18.06.1931

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