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Commercio al dettaglioper mezzo
di apparecchi automatici (D. LGS. N 114 del 31-03-98)
Descrizione
Si tratta di una forma speciale di vendita disciplinata dal
D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) in particolare
dall’art. 17, e va effettuata tramite comunicazione indirizzata
al Sindaco del Comune competente per territorio.
Modalità
Comunicazione inviata al Sindaco del Comune nel quale si intende
esercitare l’attività di distribuzione alimenti
e bevande effettuata tramite distributore automatico, da redigere
su apposita modulistica ministeriale ed è soggetta al
decorso dei 30 giorni solo nel caso di avvio dell’attività
nel comune di riferimento.
La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:
| • |
Generalità complete del richiedente (Cognome
e nome, data e luogo di nascita, residenza); |
| • |
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa
(Ditta Individuale/Società); |
| • |
Codice fiscale e P.IVA; |
| • |
recapito telefonico |
| • |
l’ubicazione (Via e n. civico) del locale dove
si intende installare l’apparecchio automatico; |
| • |
il settore merceologico dell’esercizio (alimentari
o non alimentare) |
La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne
trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate,
delle quali:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato perché
costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività.
N.B. L’apposita COMUNICAZIONE prevista dall’art.
17 del D.LGS. 114/98 deve essere inviata al Comune competente
per territorio nel caso di ogni nuova installazione in una nuova
struttura.
Non è soggetta a comunicazione ogni nuova installazione
in una struttura già a conoscenza del Comune, considerato
che il tenore dell’art. 17 è quello di conoscere
l’ubicazione dei distributori e non il numero.
Non si ritiene necessario presentare la comunicazione in caso
di sostituzione di un distributore automatico in una struttura
di cui il Comune sia già a conoscenza.
Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono
esercitare l’attività commerciale salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione:
| 1) |
coloro che sono stati dichiarati falliti; |
| 2) |
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto nono colposo per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale; |
| 3) |
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina; |
| 4) |
coloro che hanno riportato due o più condanne
a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,
accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei
delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali; |
| 5) |
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. |
Chi intende esercitare un attività di commercio al dettaglio
di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali
previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato
con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo
al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto
dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria
opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare,
in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita
o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente
o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS.)
Per il locale deve essere richiesta idonea autorizzazione sanitaria.
Documenti da presentare
nessuno, solamente nel caso in cui il titolare non firmi la
dichiarazione relativa ai requisiti morali e/o professionali
presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata copia
della carta d’identita’.
Modulistica
Presso il Servizio Commercio e Attività Produttive è
disponibile il
predisposto dalla CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ
ED AUTONOMIE LOCALI.
Vedi anche schede autorizzazioni sanitarie alla voce Sanità
Costo
Nessuno, la comunicazione è esente da bollo.
Tempi di rilascio
La comunicazione di avvio dell’attività nel Comune
competente deve essere presentata 30 giorni prima dell’inizio.
La comunicazione di cessazione non deve rispettare il termine
dei 30 giorni.
Altre Notizie
1. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’ufficio
ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni
ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza
di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento
dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato
che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività
solo a regolarizzazione avvenuta.
2. Tutte le modifiche successive alla comunicazione, relative
alle generalità del titolare o dell’azienda, devono
essere comunicate al Comune e al Registro Imprese, per l’aggiornamento
della posizione
3. La vendita tramite apparecchi automatici se viene effettuata
in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, deve sottostare
alle medesime disposizioni previste per l’apertura di
un esercizio di vicinato.
Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività
Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
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