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Commercio al dettaglioper mezzo di apparecchi automatici (D. LGS. N 114 del 31-03-98)

Descrizione
Si tratta di una forma speciale di vendita disciplinata dal D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) in particolare dall’art. 17, e va effettuata tramite comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune competente per territorio.

Modalità
Comunicazione inviata al Sindaco del Comune nel quale si intende esercitare l’attività di distribuzione alimenti e bevande effettuata tramite distributore automatico, da redigere su apposita modulistica ministeriale ed è soggetta al decorso dei 30 giorni solo nel caso di avvio dell’attività nel comune di riferimento.
La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

Generalità complete del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società);
Codice fiscale e P.IVA;
recapito telefonico
l’ubicazione (Via e n. civico) del locale dove si intende installare l’apparecchio automatico;
il settore merceologico dell’esercizio (alimentari o non alimentare)

La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate, delle quali:
- 1 deve essere presentata entro 30 gg. al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 1 deve essere conservata dall’interessato perché costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività.

N.B. L’apposita COMUNICAZIONE prevista dall’art. 17 del D.LGS. 114/98 deve essere inviata al Comune competente per territorio nel caso di ogni nuova installazione in una nuova struttura.
Non è soggetta a comunicazione ogni nuova installazione in una struttura già a conoscenza del Comune, considerato che il tenore dell’art. 17 è quello di conoscere l’ubicazione dei distributori e non il numero.
Non si ritiene necessario presentare la comunicazione in caso di sostituzione di un distributore automatico in una struttura di cui il Comune sia già a conoscenza.

Requisiti
Chi effettua la comunicazione deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98. Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione:
1) coloro che sono stati dichiarati falliti;
2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Chi intende esercitare un attività di commercio al dettaglio di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS.)
Per il locale deve essere richiesta idonea autorizzazione sanitaria.

Documenti da presentare
nessuno, solamente nel caso in cui il titolare non firmi la dichiarazione relativa ai requisiti morali e/o professionali presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata copia della carta d’identita’.

Modulistica
Presso il Servizio Commercio e Attività Produttive è disponibile il
» Modulo di Comunicazione
predisposto dalla CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI.
Vedi anche schede autorizzazioni sanitarie alla voce Sanità

Costo
Nessuno, la comunicazione è esente da bollo.

Tempi di rilascio
La comunicazione di avvio dell’attività nel Comune competente deve essere presentata 30 giorni prima dell’inizio.
La comunicazione di cessazione non deve rispettare il termine dei 30 giorni.

Altre Notizie
1. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’ufficio ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività solo a regolarizzazione avvenuta.
2. Tutte le modifiche successive alla comunicazione, relative alle generalità del titolare o dell’azienda, devono essere comunicate al Comune e al Registro Imprese, per l’aggiornamento della posizione
3. La vendita tramite apparecchi automatici se viene effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, deve sottostare alle medesime disposizioni previste per l’apertura di un esercizio di vicinato.

Dove Rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume -Servizio Commercio e Attività Produttive
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
E-mail: commercio@comune.norcia.pg.it

Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi

Normativa di Riferimento
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998

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