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Dichiarazione di inizio attività per attività
di panificazione
DESCRIZIONE
Si tratta di una comunicazione introdotta dall’articolo
4 Decreto Legge 223 del 4/7/2006.
Per gli impianti di nuovi panifici, i trasferimenti o le trasformazioni
di panifici già esistenti gli interessati devono presentare
una denuncia di inizio attività all'Ufficio Commercio
del Comune.
MODALITA'
Comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune, da redigere
su apposita modulistica contenente le seguenti indicazioni:
• Generalità complete
del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita,
residenza) del richiedente;
• Ragione Sociale o denominazione,
sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società);
• Codice fiscale e P.IVA;
• recapito telefonico
• l’oggetto della
comunicazione (se trattasi di nuova apertura, subingresso,
trasferimento ecc...);
• l’ubicazione (Via
e n. civico) del locale dove si intende svolgere l’attività;
La comunicazione va presentata in 2 copie al Comune, che ne
trattiene una e ne restituisce n. 1 vidimata che deve essere
conservata dall’interessato perché costituisce
il titolo che consente lo svolgimento dell’attività.
DOCUMENTAZIONE
La dichiarazione dovrà essere corredata:
a) dall'autorizzazione della competente Azienda Sanitaria
Locale in merito ai requisiti igienico-sanitari,
b) dall'autorizzazione alle emissioni
in atmosfera,
c) dal titolo abilitativo edilizio,
d) dal permesso di agibilità
dei locali,
e) dall’indicazione del
nominativo del responsabile dell’attività produttiva,
che assicura l’utilizzo delle materie prime in conformità
alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie
e di sicurezza dei luoghi di lavoro r la qualità del
prodotto finito.
f) planimetria del locale
g) certificato prevenzione incendi
COSTO
nessuno, la comunicazione è esente da bollo.
TEMPI DI RILASCIO
Le comunicazioni per apertura e trasferimento devono essere
presentate 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Le comunicazioni di subingresso non devono rispettare il termine
dei 30 giorni.
ALTRE NOTIZIE
E’ consentita ai titolari degli impianti di panificazione
l’attività di vendita dei prodotti di propria
produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali
e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del
servizio assistito di somministrazione, con l’osservanza
delle norme igienico-sanitarie.
I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
Le violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi
1, 2, 5, lettera c), e 7, del D. Lgs. n. 114/1998 (comma 4).
In applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo
19 della legge n. 241/1990, così come modificata dal
D.L n. 35/2005, l’interessato, prima di aprire l’esercizio,
dovrà attendere 30 giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione e quando ritiene di aprire dovrà
inviare una ulteriore comunicazione al Comune informandolo
dell’avvio dell’attività.
Il Comune, entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio
dell’attività, dovrà effettuare una verifica
circa il possesso di tutti i requisiti richiesti; in caso
di mancanza dei requisiti potrà imporre il blocco dell’attività.
Modulistica: denuncia di inizio attività panificio
DOVE RIVOLGERSI
Comune di Norcia - Servizio Commercio e Attività Produttive
orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30
COME CONTATTARCI
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
commercio@comune.norcia.pg.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Daniele Bucchi
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella LEGGE
n. 248/2006 (Decreto Bersani-Visco)
Norcia lì, 27 novembre 2006
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