Descrizione
E’ l’autorizzazione necessaria per avviare un’attività di agriturismo, che è un’attività stagionale. Il tempo occorrente, nell’arco dell’anno, allo svolgimento delle attività agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e selvicolturale.
Modalità
Gli esercenti l’attività (titolare o legale rappresentante della società) sono tenuti a presentare al Comune, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, apposita domanda in bollo di autorizzazione che indichi:
| • | generalità (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza) del richiedente; |
| • | ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società); |
| • | recapito Telefonico; |
| • | codice fiscale e P.IVA; |
| • | descrizione delle attività elencate nell’attestato di iscrizione all’esercizio dell’agriturismo; |
| • | indicazione delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico; |
| • | il periodo di esercizio e le tariffe che si intende praticare nell’anno in corso; |
| • | dichiarazione ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 giugno 1968 n. 15 comprovante l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici. |
Requisiti del richiedente
- essere imprenditore agricolo, di cui all’art. 2135 del C.C., singoli o associati, esercente l’attività agricola da almeno un biennio, mediante l’utilizzazione della propria azienda;
- essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta, di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici
Requisiti igienico-sanitari
Gli alloggi e i locali destinati all’uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.
Superamento barriere architettoniche:
• Fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all’attività agrituristica situati al piano terra;
• Oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla legge 9/1/1989 n. 13, dal D.M. 14/06/1989 n. 236 e dalla legge 5/2/1992 n. 104.
La capacità ricettiva massima dell’azienda agricola è di trenta posti letto, sia che l’attività si svolga su uno o più fabbricati.
Servizi da assicurare
Nell’ambito degli alloggi agrituristici devono essere assicurati i seguenti servizi:
• cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all’arrivo di nuovi ospiti;
• pulizia delle camere almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell’attrezzatura necessaria;
• un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;
• una linea telefonica con apparecchio di uso comune;
• una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.
La prima colazione agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può essere somministrata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche e non è vincolata all’uso esclusivo di prodotti aziendali. Adempimenti a carico del richiedente
• esporre al pubblico l’autorizzazione;
• rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione e le tariffe
• comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate
• esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con indicati la provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi
• registrare giornalmente gli arrivi e le presenze
• Entro il 10 marzo ed il 10 ottobre di ogni anno il titolare trasmette al Comune le tariffe minime e massime che si impegna a praticare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio successivi
Adempimenti a carico del Comune
- accertamento del possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e 92 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, ed art. 5 della Legge 9.2.63 n. 59.
- rilascio dell’autorizzazione entro 60 gg dalla presentazione. Decorso tale termine la richiesta si intende accolta (sempre che i termini non siano stati interrotti da richieste di chiarimenti)
- trasmissione al Prefetto, alla Regione e al Servizio Turistico Associato di copia dell’autorizzazione rilasciata agli operatori agrituristici, eventuali modifiche, sospensioni e revoche delle stesse.
Documenti da presentare
• attestato di iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici;
• descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono attivare con l’indicazione delle caratteristiche aziendali, della capacità ricettiva, degli eventuali interventi di adeguamento, dei periodi di esercizio delle attività e delle tariffe che si intendono applicare;
• autorizzazione del proprietario alla utilizzazione, per attività agrituristica, degli immobili (nel caso in cui il richiedente non sia il diretto proprietario del fondo);
• documentazione di cui agli artt. 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dell’art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 “norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttive diretti”;
• autorizzazione sanitaria;
• certificato di agibilità dell’alloggio agrituristico e degli eventuali spazi aperti;
• Copia atto costitutivo della Società (solo nel caso di Società titolare)
• Richiesta di assegnazione di classifica;
Modulistica
| » Modulo richiesta licenza agriturismo » Modulo richiesta assegnazione classifica |
Costo
Due marche da bollo di cui una da apporre sulla domanda e una sull’autorizzazione.
Tempi di rilascio
Il Servizio Commercio e Attività Produttive rilascia l’autorizzazione entro 60 gg. dal ricevimento della domanda.
Altre Notizie
Motivi per la sospensione dell’autorizzazione:
• per accertata violazione agli obblighi previsti dalla L.R. 28 del 14.08.1997 e/o non siano offerti i servizi previsti nell’autorizzazione.
Motivi per la revoca dell’autorizzazione:
• nel caso in cui l’interessato non abbia iniziato l’attività entro 2 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione ovvero l’abbia sospesa, senza giustificati motivi, da almeno un anno
• nel caso in cui l’interessato abbia perso i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione
• nel caso in cui l’attività abbia subito più di due sospensioni
• nel caso in cui l’interessato non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui all’art. 18 – comma 11 – della L.R. 28/1997
La revoca comporta il diniego della concessione di nuova autorizzazione per un periodo di due anni.
Dove rivolgersi
Comune di Norcia – Via Fiume – Servizio Commercio e Attività Produttive
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Come Contattarci
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
commercio@comune.norcia.pg.it
Responsabile del Procedimento
Sig. Daniele Bucchi
Normativa di Riferimento
L.R. 14/08/1997, n. 28
Norcia lì 12 aprile 2005









