DESCRIZIONE
Si tratta di autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante dei prodotti del settore alimentare e non alimentare ai sensi del D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) e della L.R. 6 del 20/01/2000; può essere richiesta da persone fisiche o da società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
MODALITA’
La domanda per un nuovo rilascio o per il subingresso per una autorizzazione di commercio su area pubblica viene inviata dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, al Comune di residenza o sede legale della Ditta, ed è da redigere su apposita modulistica contenente le seguenti indicazioni:
- Generalità complete del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
- Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società);
- Codice fiscale e P.IVA;
- recapito telefonico;
- indicazione del settore merceologico per il quale si intende effettuare la vendita (alimentare o non alimentare);
- indicazione delle autorizzazione sanitaria o del nulla – osta sanitario (per la vendita di prodotti del settore alimentare);
- nel caso di subingresso estremi del precedente titolare dell’autorizzazione;
La domanda va presentata in marca da bollo al Comune di residenza o sede legale della Società
REQUISITI
Chi richiede l’autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2 del D.LGS. 59/2010:
1. Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
2. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi delle lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto dì esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Chi intende esercitare la vendita su aree pubbliche di prodotti di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 71 comma 6 del D.LGS 59/2010:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
d) essere stato iscritto al REC
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Nessuno nel caso di ditta individuale, perché il richiedente deve solamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 59/2010 e, qualora la dichiarazione non venga firmata dall’interessato presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità;
Nel caso in cui l’autorizzazione venga richiesta da una Società viene richiesto fotocopia dell’atto costitutivo della società debitamente registrato.
Nel caso di subingresso viene richiesto copia dell’atto di cessione di azienda debitamente registrato.
MODULISTICA:
NUOVA LICENZA
SUBENTRO NELL’ATTIVITA’
COSTO
2 marche da Bollo (1 domanda – 1 rilascio dell’autorizzazione)
TEMPO DI RILASCIO
Il rilascio dell’autorizzazione avviene dopo 30 giorni salvo l’interruzione nei casi di irregolarità o incompletezza.
ALTRE NOTIZIE
- l’ufficio ricevente verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni ivi contenute, nel caso in cui venga riscontrata l’assenza di alcune delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento dell’attività, ne viene data comunicazione all’interessato che potrà iniziare lo svolgimento dell’attività solo a regolarizzazione avvenuta, inoltre prima di iniziare l’attività l’operatore deve regolarizzare la propria posizione fiscale ed entro 30 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione è tenuto a dichiarare l’inizio attività al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.;
- l’operatore in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve aggiornare il titolo autorizzatorio entro 180 giorni nel caso trasferisca la residenza o la sede legale;
- l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività (REC per il SAB). L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio;
- l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante consente: a) la partecipazione alle fiere che si svolgono nell’ambito della regione cui appartiene il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; b) la partecipazione alle fiere in tutta Italia; c) la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio o di cura, di intrattenimento e svago; d) il commercio itinerante in altre regioni, salvo divieti previsti dalle specifiche leggi regionali; e) la partecipazione alla spunta nei mercati della regione di rilascio;
- l’autorizzazione viene revocata qualora l’operatore non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi per comprovata necessità dell’interessato;
- il commercio su area pubblica in forma itinerante non può essere esercitato nelle vie e piazze interdette dall’Amministrazione Comunale.
- La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.
- Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
DOVE RIVOLGERSI
Comune di Norcia – Via Fiume n. 1 – Servizio Commercio e Attività Produttive
orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30
COME CONTATTARCI
Numero di telefono: 0743/824941
Numero di fax: 0743/824919
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Daniele Bucchi
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998
L.R. 6 del 20/01/2000
Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010









