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Assistenza: Invalidità Civile

Ufficio competente
Ufficio Invalidi Civili del Comune di Norcia che assicura il servizio a tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale n. 6.

Definizione e tipologia del servizio
La procedura di accertamento dell’invalidità si compone di due fasi:
1) procedimento accertativo sanitario
2) procedimento amministrativo di concessione delle provvidenze economiche

1) Procedimento accertativo sanitario
Il primo passo da compiere è dunque la domanda intesa ad ottenere l’accertamento sanitario dell’invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, ovvero la valutazione, ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell’handicap derivante dall’invalidità. Tale domanda dev’essere presentata alla commissione medica USL competente per territorio (per Ambito Territoriale n. 6: USL 3 – Regione Umbria – Sede Valnerina Via Lombrici, 06046 Norcia, tel 0743815620) e redatta in carta semplice in conformità al modello A o al modello B a seconda che l’istante sia persona maggiorenne ovvero persona minorenne o interdetta.
La domanda è formulata in maniera generica e finalizzata ad ottenere tutti i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile che sarà accertato dalla commissione. In particolare, la domanda contiene l’esplicita richiesta delle provvidenze economiche che in relazione a tale riconoscimento potranno essere concesse. Ciò esime l’interessato dall’obbligo di presentare una seconda domanda dopo il riconoscimento dell’invalidità e consente al Comune di procedere alla concessione di dette provvidenze, previo accertamento degli ulteriori requisiti socio-economici di propria competenza. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.
La Commissione medica USL procede all’esame delle domande di riconoscimento dell’invalidità secondo l’ordine cronologico di presentazione. Nel caso in cui sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie, accertate e riconosciute valide dalla commissione, questa può disporre che la visita sia effettuata con carattere di precedenza, delegando all’occorrenza altra commissione medica USL nel cui ambito l’invalido temporaneamente si trova.
Il verbale di visita, redatto dalla commissione medica USL, non è definitivo. Essendo previsto, nel sistema accertativo dell’invalidità introdotto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, un controllo da parte della competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d’invalidità civile, che dal 1998 ha assunto la denominazione di commissione medica di verifica. Tale controllo si effettua attraverso l’esame dei verbali di visita trasmessi dalla commissione medica USL. L’esame avviene in seduta collegiale secondo l’ordine cronologico di ricezione dei verbali, salvo i casi in cui sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie, accertate e riconosciute valide dalla commissione medica periferica. Tale commissione, valutati gli elementi sanitari e giuridici posti a fondamento del verbale di visita, può chiedere, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale stesso e della documentazione sanitaria allegata, la sospensione della procedura. Qualora la commissione periferica non abbia nulla da osservare in ordine al verbale ricevuto, vi appone annotazione e il proprio timbro ad inchiostro indelebile, dandone comunicazione alla commissione medica USL anche prima della scadenza del suddetto termine di 60 giorni.
I benefici di cui può usufruire l’utente in seguito al riconoscimento dello stato di invalidità o handicap possono essere:

Tipo di invalidità Tipo beneficio
fino al 34% Protesi e ausili
fino al 46% Iscrizione alle liste speciali della Provincia
dal 74% al 99% Assegno mensile e obbligo d’iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio
100% Pensione di inabilità
impossibilità nella deambulazione autonoma o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita Indennità di accompagnamento
Minore con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età Indennità di frequenza
Cieco con residuo visivo no superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione Pensione ciechi parziali e indennità speciale ciechi parziale
Cieco assoluto Pensione ciechi assoluti e indennità di accompagnamento ciechi assoluti
Sordomuto Pensione e indennità di comunicazione

In quest’ultimo caso la commissione medica USL invia un esemplare del verbale di visita all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute possono dar diritto a pensione, assegno o indennità, altra copia autentica del verbale è trasmessa al Comune di competenza per gli ulteriori adempimenti.

2) Procedimento amministrativo di concessione delle provvidenze economiche
Il Comune, ricevuto il verbale di visita trasmesso dalla commissione medica della USL o da quella periferica per le pensioni di guerra, invita l’interessato ad inviare una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti l’ammontare dei redditi eventualmente posseduti (vedi tabella limiti di reddito) e, in particolare, dei trattamenti pensionistici incompatibili con quelli spettanti ai minorati civili.
Se trattasi di invalido civile non autosufficiente, la dichiarazione di cui sopra dovrà contenere anche l’indicazione se egli sia ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza. Analoga indicazione dovrà essere resa dal cieco civile assoluto poiché per tale categoria di minorati l’importo della pensione è inferiore nel caso che sia ospitato in istituto di istruzione o ricoverato in istituto assistenziale a carico di enti pubblici o, infine, appartenga a comunità che provvede al suo sostentamento.
Gli invalidi civili parziali devono inoltre allegare un certificato di disoccupazione ordinaria, che può essere sostituito, per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e il mese successivo a quello in cui è avvenuta la notifica del riconoscimento dell’invalidità, con una dichiarazione, anche contestuale a quella sopra indicata, da cui risulti che l’interessato non ha svolto, nel periodo suddetto, alcuna attività lavorativa, né ha chiesto l’iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento. Per il periodo successivo resta confermato che il requisito dell’incollocamento deve essere documentato con certificato iscrizione nelle liste di collocamento di cui all’art. 19, legge 2 aprile 1968, n. 482.
Per gli invalidi civili minori di anni 18 che chiedono l’indennità mensile di frequenza il Comune deve acquisire:
- ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale;
- dichiarazione con la quale il rappresentante legale si obbliga a comunicare , sotto la propria responsabilità, la cessazione della frequenza. Ciò in relazione al disposto art. 2, terzo comma, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che limita la concessione alla reale durata del corso o del trattamento. La dichiarazione dovrà contenere anche l’obbligo alla restituzione dei ratei che risultassero indebitamente percepiti.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accertamento sanitario dell’invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo. La competente commissione sanitaria può stabilire una diversa successiva data di decorrenza.
Se successivamente alla concessione della provvidenza lo stato di bisogno economico, accertato con riferimento ai redditi personali del minorato, viene meno, nel senso che i redditi dell’interessato subiscono un aumento che fa superare il limite massimo fissato dalla legge, la pensione o l’assegno è revocato (La revoca può altresì essere disposta, indipendentemente dalle variazioni della situazione reddituale, nel caso in cui l’invalido civile parziale, titolare dell’assegno mensile previsto dall’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, non acceda al posto di lavoro al quale sia stato chiamato in applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio). L’aumento dei redditi dev’essere denunciato dallo stesso interessato, il quale nella domanda di pensione assume l’obbligo di comunicare agli organi competenti ogni variazione che dovesse sopraggiungere nella propria situazione reddituale.
Nel caso in cui successivamente alla revoca della pensione o dell’assegno mensile il reddito dell’interessato subisca una riduzione o, comunque, venga a risultare al di sotto del limite previsto dalla legge, la pensione o l’assegno è ripristinato su domanda dell’interessato, corredata da idonea documentazione.
In caso di decesso dell’invalido avvenuto posteriormente all’accertamento dell’invalidità civile e prima della liquidazione della pensione, assegno o indennità spettante in relazione alla minorazione accertata, i ratei maturati alla data della sua morte sono corrisposti agli eredi secondo le norme sulle successioni, previa presentazione di dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Se vi sono più eredi, i ratei possono essere corrisposti anche ad uno solo di essi, purchè munito di delega rilasciata dagli eredi coeredi con firma autenticata in via amministrativa, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Nel caso in cui il decesso dell’invalido, che abbia presentato domanda di pensione, sia avvenuto prima di essere sottoposto ad accertamenti sanitari, questi possono essere disposti su formale istanza degli eredi presentata alla competente commissione medica USL.

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